Misura volta ad incentivare l’apertura di nuove imprese commerciali nei centri storici urbani
L’esenzione, prevista dall’art. 6 della legge regionale n. 22/2017 “Assestamento al bilancio 2017/2019”, è volta ad incentivare l’apertura di nuove imprese commerciali nei centri storici urbani. La giunta regionale, con d.g.r. n. 7133 del 2 ottobre 2017, ha approvato le modalità per usufruire di questa agevolazione che consiste nell’azzeramento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per tre periodi di imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Possono beneficiare della misura:
Le imprese, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (in assenza di atto costitutivo fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale), con sede legale in Lombardia, che svolgono attività:
Area: centri storici urbani (come definiti dagli strumenti urbanistici):
Non sono ammesse attività non soggette all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.
Decorso il periodo di sperimentazione, la Giunta Regionale si riserva di ridefinire i comuni nei quali può essere riconosciuto il beneficio sulla base di indicatori di natura demografica, economica, sociale, territoriale e ambientale. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.gov.it.
L’agevolazione non è subordinata all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione.
Obblighi e limiti
Il beneficio non sarà concesso qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 10 agosto 2017, data di approvazione della l.r. 22/2017, e il 31 dicembre 2018. Nel caso in cui l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito dovrà essere restituito, gravato dalle sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 della l.r. 10/2003.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis (Regolamento CE della Commissione n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE). L’Agenzia delle Entrate provvederà a registrare il beneficio nel Registro nazionale aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione IRAP in cui viene dichiarata la fruizione. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, la data di concessione corrisponde a quella in cui viene effettuata la registrazione. L’impossibilità di registrazione dell’agevolazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile determina l’illegittimità della fruizione.
L’agevolazione non sarà concessa alle imprese che nel periodo dell’agevolazione hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea (Regolamento UE 2015/1589 del Consiglio).